Personale

Lavoro da remoto nell’ipotesi del CCNL comparto istruzione e ricerca

L’ipotesi contrattuale sottoscritta tra l’amministrazione e i rappresentanti sindacali all’art. 16 ha introdotto il lavoro da remoto realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione.

Modalità di svolgimento del lavoro da remoto

Il lavoro da remoto può svolgersi:
• In modalità di telelavoro domiciliare, svolto dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione;
• Come collaborazione (coworking) o come lavoro decentrato da centri satellite.

Vincoli

Il lavoro a distanza può essere svolto in un diverso luogo della sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, ma nel rispetto dei “ medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Diritti del lavoratore

Al dipendente che presta la sua attività lavorativa da remoto, sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Verifica idoneità del luogo del lavoro remoto

L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo, dove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio d’infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

Attività funzionali all’insegnamento da remoto

L’ipotesi contrattuale all’art. 44, nel trattare le attività funzionali all’insegnamento ha previsto, previa approvazione del regolamento d’istituto, lo svolgimento a distanza delle seguenti attività:
• Due ore settimanali di programmazione svolte dai docenti della scuola primaria;
• Le riunioni del collegio dei docenti e dei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe che non prevedono deliberazioni;
• Le attività deliberative del collegio dei docenti e dei consigli d’intersezioni, d’interclasse e di classe sulla base dei criteri definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, previo confronto a livello nazionale e regionale con i sindacati di categoria.

Salvatore Pappalardo

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