Riguardo al lavoro da remoto che l’Amministrazione potrebbe concordare con il personale Tecnico e Amministrativo, c’è una norma specifica che prevede la verifica del luogo concordato per l’attività, in modo da poter valutare i rischi di infortuni. Tale verifica, anche in caso di smart working, viene effettuata con accesso al domicilio del lavoratore da parte dell’Amministrazione. Come previsto dal Capo II riferito ad altre forme di lavoro a distanza prevede il telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione;
Ai sensi dell’art.16, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021, viene specificato che l’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
Anche i docenti potrebbero essere impegnati, qualora il Regolamento di Istituto lo preveda, in alcune attività a distanza. Anche se si tratta di qualche attività a distanza, non dovrebbero esserci problemi di verifica di valutazione dei rischi e di accesso domiciliare, anche perchè la norma contrattuale si riferisce, come abbiamo già detto, solamente al personale Amministrativo e Tecnico, ma il comma 5 dell’art.16 del CCNL scuola 2019-2021 potrebbe aprire, in futuro, la strada, secondo precisi canoni della sicurezza dei luoghi di lavoro e le regole della responsabilità dei datori di lavoro durante tutte le attività lavorative sulle norme della sicurezza, a verifiche e controlli su tutti i luoghi di lavoro e sugli strumenti utilizzati durante le attività lavorative.
Nel caso dei docenti c’è l’art.44, comma 6 del CCNL scuola 2019-2021, che specifica:
“Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a)”.
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