Se lavoro di domenica, ad esempio per una gita scolastica, è possibile avere un giorno di riposo compensativo? Sì, vediamo come si può verificare questa possibilità.
Precisiamo subito che la norma non è regolata da provvedimenti specifici in ambito scolastico.
Così come segnala la Gilda degli Insegnanti, in un approfondimento, è possibile fare riferimento alle norme del codice civile e alla normativa sull’autonomia.
articolo 2109: diritto al giorno di riposo settimanale;
articoli 1241 e seguenti (compensazione);
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99.
L’articolo 2109 del codice civile dispone che il lavoratore abbia diritto a un giorno di riposo la settimana, preferibilmente di domenica, ma non necessariamente.
Ne consegue che, ove il lavoratore presti la propria opera in una giornata festiva, il datore di lavoro dovrà concedere una giornata di riposo compensativo; per la verità, però, va anche detto che questa regola vale per i lavoratori che hanno un orario articolato su 6 giorni settimanali, mentre nella scuola molto spesso i docenti fruiscono del cosiddetto “giorno libero”.
Gli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile consistono nella possibilità di estinguere i debiti reciproci in misura uguale rispetto agli stessi, cioè il debito dell’istituzione scolastica consiste nel giorno di riposo; nel caso del docente consiste in una qualsiasi giornata di lavoro.
Cosa significa nello specifico? Un dirigente scolastico, consentendo al docente di fruire del giorno di riposo al ritorno dalla gita, estingue il debito dell’istituzione scolastica nei confronti del docente.
Se il docente lavora di domenica: il lunedì non va a scuola recuperando il giorno di riposo.
Il cambiamento di orario che ne deriva si inquadra nei poteri delle istituzioni scolastiche relativi all’autonomia organizzativa di cui all’articolo 5 del regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99).
Ecco il fac-simile di modello per effettuare la domanda
Sull’argomento era intervenuta a suo tempo anche l’Aran affrontando però un caso relativo ad un dipendente degli Enti Locali.
Il chiarimento dell’Agenzia può essere comunque utile: il dipendente che lavora sei giorni alla settimana e che eccezionalmente presta servizio in un giorno festivo – spiega l’Aran – ha diritto sia ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione ordinaria sia ad una giornata di riposo compensativo.
Già ora, dunque, al personale della scuola che lavora in una giornata festiva (può essere, ad esempio, il caso dei docenti che svolgono funzione di accompagnatore nelle gite scolastiche o del personale che garantisce l’apertura festiva della scuola in particolari situazioni) è dovuto un compenso aggiuntivo al di là dalla articolazione settimanale dell’orario.
Per il personale con un orario articolato su 6 giorni già ora è dovuto il riposo compensativo.
Pertanto, sarebbe sicuramente contraddittorio ritenere che, nella medesima ipotesi al lavoratore, da un lato, si riconosce una retribuzione strettamente correlata alla quantità di lavoro prestato, e dall’altro si attribuisce la possibilità di beneficiare di un’intera giornata di riposo compensativo, anche se la sua prestazione è stata inferiore come durata oraria.
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