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Le aliquote 2013 della Gestione Separata

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Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 l’Inps ha comunicato le aliquote contributive e di computo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
L’unica modifica, introdotta dalla legge 92/2012 (riforma del lavoro), riguarda i soggetti iscritti alla Gestione, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, per i quali l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. 
Resta confermata anche, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 per cento per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20,00%
Nulla cambia neppure in merito alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Invece, per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013). 
Infine, altri due dati: il massimale annuo di reddito per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00, mentre il minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.357,00.