Come avverranno le immissioni in ruolo nella scuola secondaria

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 59/17, è stato introdotto un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il decreto legislativo prevede un percorso ordinario per la formazione iniziale ed il reclutamento denominato FIT.

Il percorso FIT previsto dal Dlgs 59/17 è così strutturato:

I° anno FIT: formazione finalizzata all’acquisizione del diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario o del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.

II° anno FIT: formazione + progetto ricerca-azione + supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni. Al partecipante sarà riconosciuto lo stesso compenso, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che farà, con l’obiettivo di far sì che cominci ad esercitare le funzioni docente con la necessaria gradualità.

III° anno FIT: supplenza annuale e completamento formazione con verifica finale per assunzione a tempo indeterminato l’anno successi. Percepirà uno stipendio pieno e sarà valutato al fine di determinare se debba essere immesso in ruolo.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati saranno valutati.

Lo saranno anche al termine del terzo, che è seguito, in caso di valutazione positiva, dall’immissione in ruolo.

I concorsi saranno banditi, a partire dalla fine del 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati.

Dal 2019, via libera alle graduatorie costruite grazie appositi concorsi riservati ai precari con almeno 3 anni di servizio che non siano anche abilitati.

Si tratta di soggetti iscritti nella III fascia delle graduatorie di istituto. Detti concorsi, tenuti con cadenza biennale, seguono un percorso diverso rispetto a quello ordinario. Infatti, sono previsti uno scritto e l’orale anziché due scritti e l’orale, e i vincitori saranno avviati ad un percorso FIT che durerà due anni in luogo di tre.

I requisiti

Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti (ed eventuali esami/crediti) e di almeno 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche.
Possono partecipare al concorso riservato coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando, di un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. La partecipazione potrà avvenire per tutte le classi di concorso (e corrispondenti posti di sostegno) nelle quali è stato prestato servizio per almeno un anno scolastico.
Per partecipare ai concorsi da ITP non è necessario il possesso dei 24 CFU (fino al 2024/2025)
Chi è in possesso dei requisiti richiesti può partecipare anche per i corrispondenti posti di sostegno. Si potrà partecipare in una sola regione per tutte le tipologie di posto.

Distribuzione dei posti

Secondo quanto previsto, per la fase transitoria, dal decreto legislativo 59/17, le assunzioni dei prossimi anni avvengono al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per l’altro 50% (oltre ai posti non assegnabili alle GAE) dal concorso ordinario 2016 (compresi gli idonei oltre il 10%  fino al terzo anno di validità delle graduatorie, a partire da quello di pubblicazione).
Qualora rimangano posti, gli stessi saranno assegnati con percentuali decrescenti nel tempo, alla graduatoria regionale di merito degli abilitati (GRM), al concorso riservato a chi ha 3 anni di servizio e al concorso ordinario che sarà bandito ogni due anni a partire dal 2018.

I posti da destinare al concorso riservato (da cui si assume in due scaglioni successivi) sono quelli disponibili nel secondo e terzo anno scolastico successivo (secondo le percentuali previste oltre ai posti non assegnabili alle GRM).

Gli assunti dal concorso riservato dovranno infatti svolgere il primo anno del FIT (formazione) prima di ottenere la supplenza annuale (su posto libero) e poi il ruolo.

Allo stesso modo i posti da destinare al concorso ordinario sono quelli disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo. Gli assunti dal concorso ordinario dovranno infatti svolgere i primi due anni di FIT (formazione e tirocinio) prima di ottenere la supplenza annuale (su posto libero) e poi il ruolo.

2018-2019

Nel 2018/2019 tutti i posti (100%) non assegnabili alle GAE e al concorso 2016, saranno destinati alle graduatorie regionali di merito.

Prima fase

Il 50% dei posti destinati alle assunzioni sono assegnati alle graduatorie ad esaurimento. In caso di esaurimento delle GAE i posti residui si aggiungono alle fasi successive.
Le assunzioni dalle GAE avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Seconda fase

Il 50% dei posti, più quelli determinati dall’eventuale esaurimento delle GAE, sono destinate al concorso 2016, compresi gli idonei oltre il 10% (entro il terzo anno di validità delle graduatorie). In caso di esaurimento degli aspiranti i posti residui si aggiungono alla fase successiva.
Le assunzioni dal concorso 2016 avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Terza fase

Il 100% dei posti residui, dopo le prime due fasi, sono assegnati alla GRM.

Gli assunti da GRM sono assegnati al terzo anno del FIT (supplenza annuale), che costituisce l’anno di prova prima dell’effettiva assunzione in ruolo.

2019-2020

Nel 2019/2020 tutti i posti (100%) non assegnabili alle GAE e al concorso 2016, saranno destinati alle GRM. Contestualmente, essendosi conclusi i concorsi riservato e ordinario 2018, in quell’anno scolastico saranno assegnati al primo anno del FIT i vincitori appartenenti al primo scaglione di entrambi i concorsi, per i posti disponibili, rispettivamente, e nelle percentuali previste, nel 2020/2021 e nel 2021/2022.

Prima fase

Il 50% dei posti destinati alle assunzioni sono assegnati alle graduatorie ad esaurimento. In caso di esaurimento delle GAE i posti residui si aggiungono alle fasi successive.
Le assunzioni dalle GAE avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Seconda fase

Il 50% dei posti, più quelli determinati dall’eventuale esaurimento delle GAE, sono destinate al concorso 2016, compresi gli idonei oltre il 10% (entro il terzo anno di validità delle graduatorie). In caso di esaurimento degli aspiranti i posti residui si aggiungono alla fase successiva.
Le assunzioni dal concorso 2016 avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Terza fase

Il 100% dei posti residui, dopo le prime due fasi, sono assegnati alla GRM.
Gli assunti da GRM sono assegnati al terzo anno del FIT (supplenza annuale), che costituisce l’anno di prova prima dell’effettiva assunzione in ruolo.

Quarta fase

Il 100% dei posti che si calcola restino disponibili nel 2020/2021, dopo le prime tre fasi, sono assegnati al concorso riservato del 2018 (primo scaglione).
Gli assunti dal concorso riservato 2018 (primo scaglione) sono assegnati al primo anno di FIT (formazione).

Quinta fase

Il 40% dei posti che si calcola restino disponibili nel 2021/2022 dopo le prime tre fasi (e quelli eventualmente non assegnabili al riservato) sono assegnati al concorso ordinario del 2018 (primo scaglione).
Gli assunti dal concorso ordinario 2018 (primo scaglione) sono assegnati al primo anno di FIT (formazione).

Nel 2020/2021 l’80% dei posti non assegnabili alle GAE e al concorso 2016, saranno destinati alle GRM. Contestualmente, attingendo dalle graduatorie dei concorsi riservato e ordinario 2018, in quell’anno scolastico saranno assegnati al primo anno del FIT i vincitori appartenenti al secondo scaglione di entrambi i concorsi, per i posti disponibili, rispettivamente, e nelle percentuali previste, nel 2021/2022 e nel 2022/2023.

I docenti del primo scaglione del concorso riservato 2018 avranno la supplenza annuale (terzo anno del FIT), mentre quelli del primo scaglione del concorso ordinario 2018 effettueranno il secondo anno del FIT (tirocinio).

Nel 2020 saranno banditi i secondi concorsi del nuovo sistema (riservato e ordinario) per i quali si procederà analogamente.

2020-2021

Gli assunti da GRM nel 2019/2020 ottengono un contratto a tempo indeterminato
Gli assunti dal concorso riservato 2018 (primo scaglione) sono assegnati al terzo anno del FIT (supplenza annuale)
Gli assunti dal concorso ordinario 2018 (primo scaglione) sono assegnati al secondo anno del FIT (tirocinio)

Prima fase

Il 50% dei posti destinati alle assunzioni sono assegnati alle graduatorie ad esaurimento. In caso di esaurimento delle GAE i posti residui si aggiungono alle fasi successive.
Le assunzioni dalle GAE avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Seconda fase

Il 50% dei posti, più quelli determinati dall’eventuale esaurimento delle GAE, sono destinate al concorso 2016 (solo vincitori+10% essendo terminato il triennio per tutti concorsi). In caso di esaurimento degli aspiranti i posti residui si aggiungono alla fase successiva.
Le assunzioni dal concorso 2016 avvengono direttamente a tempo indeterminato. È previsto il normale periodo di prova.

Terza fase

L’80% dei posti residui, dopo le prime due fasi, sono assegnati alla GRM.
Gli assunti da GRM sono assegnati al terzo anno del FIT (supplenza annuale), che costituisce l’anno di prova prima dell’effettiva assunzione in ruolo.

Quarta fase

Il 60% dei posti che si calcola restino disponibili nel 2021/2022, dopo le prime tre fasi, sono assegnati al concorso riservato del 2018 (secondo scaglione). Gli assunti dal concorso riservato 2018 (secondo scaglione) sono assegnati al primo anno di FIT (formazione).

Quinta fase

Il 40% dei posti che si calcola restino disponibili nel 2022/2023, dopo le prime tre fasi (e quelli eventualmente non assegnabili al riservato), sono assegnati al concorso ordinario del 2018 (secondo scaglione).

Gli assunti dal concorso ordinario 2018 (secondo scaglione) sono assegnati al primo anno di FIT (formazione).

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 59 del 13 aprile 2017 – Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria.

Legge n.107 del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione.

Redazione

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