Le attività 67 sono norme che hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare nelle scuole allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Si intendono le suddette norme valide per edifici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali. In particolare sono:
- Attività 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone).
- Attività 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone).
- Attività 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone presenti
- Attività 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti