Il 25 marzo del 1985 con la legge n° 121, è ratificato l’accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, con il quale è consentito agli studenti di esercitate, il diritto di avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.
A) per gli alunni del primo ciclo. Il diritto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative è esercitato, per gli studenti minorenni, dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale che s’iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, la scelta può essere effettuata attraverso la compilazione del modello d’iscrizione cartaceo fornito dalle scuole.
B) per gli alunni del secondo ciclo maggiorenni. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, se maggiorenni è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione, se minorenni da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line.
In merito va specificato che la C.M. 29452 del 30 novembre 2021 al punto 10 chiarisce che “La scelta se avvalersi o no dell’IRC, ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio; la scelta effettuata può essere modificata per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”.
La circolare citata precisa che gli interessati nell’esprimere la volontà di scegliere attività alternative all’IRC possono scegliere una delle seguenti opzioni,:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di secondo grado);
• per le scuole del secondo ciclo è prevista l’opzione di non frequentare la scuola nelle ore d’insegnamento della religione cattolica.
Fermo restante che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’insegnamento delle ore alternative può essere attribuito dal dirigente scolastico a:
• personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
• docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario;
• personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
• personale supplente appositamente assunto
Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti, i dirigenti scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
La stessa nota ministeriale da disposizioni ai Dirigenti Scolastici di non scegliere i docenti già in servizio nella classe.
Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio e vanno retribuite.
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