L’articolo 23 del DPR 503/96 (già all’art.18 del DPR 384/1978 abrogato dal DPR 503/96) riguarda gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola.
In questi i requisiti di accessibilità devono riguardare tutte le attività didattiche e devono consentire sia l’accessibilità fisica che sensoriale, secondo le prescrizioni al DM 236/89. Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 determina particolari regole, infatti, sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
In particolare la legge 104/92 prevede:
- che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere;
- che siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l’accessibilità ai disabili;
- che sia riservata una quota di fondi per opere nell’edilizia residenziale pubblica;
che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti