La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le “barriere architettoniche” come:
Con specifico riferimento agli edifici scolastici, le caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche il disegno degli arredi, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in funzione del tipo e grado d’invalidità. Gli edifici distribuiti su più di un livello e non dotati di ascensori, devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale, o raccordato con rampe.
Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
In particolare la legge 104/92 prevede:
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