Proprio all’inizio dell’avvio delle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado, si torna a parlare anche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, più facilmente noti con l’acronimo PCTO, che coinvolgono gli studenti degli ultimi tre anni di liceo per almeno 90 ore, del tecnico per almeno 150 ore e per gli studenti degli Istituti professionali per non meno di 210 ore.
Gli esperti del settore, in particolare le aziende pubbliche e anche quelle private, sottolineano che le “Convenzioni del PCTO” sono atti di responsabilità tra i rappresentanti legali delle parti contraenti e firmatarie, per la scuola la convenzioni del PCTO vengono firmate dal dirigente scolastico e per l’azienda dal Direttore generale.
Bisogna considerare che l’attività di formazione ed orientamento del percorso PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
Inoltre c’è da evidenziare che ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO è inserito nella struttura ospitante in base ad una convenzione che prevede un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo professionale dell’indirizzo di studi.
C’è da specificare che la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è a carico dell’Istituzione scolastica e non dell’azienda.
Appare importante sottolineare che l’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro dipendente e la condizione di studente minorenne non fa acquisire agli stessi la qualifica di “Lavoratore minore” di cui alla Legge n. 977/67 e successive modifiche.
La considerazione più importante da fare è quella che durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed equiparati ai lavoratori ex art.2 comma 1 lettera a) del decreto citato.
A proposito di sicurezza e di infortunistica nel luogo di lavoro, c’è da dire che l’Istituzione scolastica assicura che lo studente inserito nel percorso PCTO sia assicurato contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore, come previsto dalle apposite Convenzioni sottoscritte tra la scuola di appartenenza degli studenti da formare e la struttura ospitante.
È utile ricordare e di fondamentale importanza riportare nella convenzione tra le parti, le garanzie da parte aziendale sulla tutela alla salute e alla sicurezza degli studenti durante le ore del percorso attuato presso i locali dell’azienda.
La convenzione tra scuola e azienda deve esplicitamente chiarire le funzioni e i compiti assegnati al tutor interno e quelle invece destinate al tutor formativo esterno.
Il tutor interno e quello esterno avranno anche dei punti di contatto in cui si ritrovano a dovere agire unitamente, come per esempio il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo.
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