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Le delibere del Collegio docenti sono impugnabili con ricorso al TAR

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In ogni istituzione scolastica opera il Collegio dei Docenti Unitario composto da tutti i docenti in servizio presso l’istituto e presieduto dal Dirigente scolastico che si occupa principalmente di:

  • deliberare in materia di funzionamento didattico;
  • elaborare il piano dell’offerta formativa;
  • proporre i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la formulazione dell’orario delle lezioni;
  • valutare l’andamento didattico complessivo dell’azione didattica;
  • adottare i libri di testo;
  • promuovere iniziative di aggiornamento;
  • eleggere il comitato di valutazione degli insegnanti.

Le riunioni del Collegio dei docenti rappresentano il luogo in cui si estrinsecano le decisioni assunte dall’organo in parola che oggettivamente poi prendono vita attraverso il corpo delle delibere.

Il termine collegio rinvia infatti all’aggregazione di persone fisiche che si riuniscono insieme e si esprimono in un’unica volontà, perché formalmente delegate ad assolvere specifiche funzioni nell’ambito dell’ordine cui appartengono.

Il primo atto formale perché un collegio sia operativo è la sua convocazione che di norma, secondo quanto disposto dal comma 4, art.7 del D. Lgs. n.297 del 1994 avviene su proposta del dirigente scolastico ogni qualvolta questi “ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta”.

E’ lo stesso dirigente che ai sensi dell’art.396 comma 2, lett.c del citato decreto cura successivamente l’esecuzione delle delibere assunte dal predetto organo. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art. 28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n. 771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni, tali modifiche vanno riportate nel verbale successivo, non essendo possibile modificare il verbale già redatto.

Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.