Personale

Le delibere del Collegio docenti sono impugnabili con ricorso al TAR

In ogni istituzione scolastica opera il Collegio dei Docenti Unitario composto da tutti i docenti in servizio presso l’istituto e presieduto dal Dirigente scolastico che si occupa principalmente di:

  • deliberare in materia di funzionamento didattico;
  • elaborare il piano dell’offerta formativa;
  • proporre i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la formulazione dell’orario delle lezioni;
  • valutare l’andamento didattico complessivo dell’azione didattica;
  • adottare i libri di testo;
  • promuovere iniziative di aggiornamento;
  • eleggere il comitato di valutazione degli insegnanti.

Le riunioni del Collegio dei docenti rappresentano il luogo in cui si estrinsecano le decisioni assunte dall’organo in parola che oggettivamente poi prendono vita attraverso il corpo delle delibere.

Il termine collegio rinvia infatti all’aggregazione di persone fisiche che si riuniscono insieme e si esprimono in un’unica volontà, perché formalmente delegate ad assolvere specifiche funzioni nell’ambito dell’ordine cui appartengono.

Il primo atto formale perché un collegio sia operativo è la sua convocazione che di norma, secondo quanto disposto dal comma 4, art.7 del D. Lgs. n.297 del 1994 avviene su proposta del dirigente scolastico ogni qualvolta questi “ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta”.

E’ lo stesso dirigente che ai sensi dell’art.396 comma 2, lett.c del citato decreto cura successivamente l’esecuzione delle delibere assunte dal predetto organo. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art. 28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n. 771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni, tali modifiche vanno riportate nel verbale successivo, non essendo possibile modificare il verbale già redatto.

Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

 

 

Aldo Domenico Ficara

Articoli recenti

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024