Abbiamo già affrontato il tema del vincolo quinquennale introdotto per i docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2020, analizzando i vari profili sui quali interviene il blocco (trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica, incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso).
Le deroghe al vincolo previste dall’art.399 del D.Lvo 297/94
L’art.399 del TU della Scuola fa salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, nonché i casi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92, purché le condizioni di disabilità siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Le situazioni di esubero e soprannumero
In presenza di situazioni di esubero successive alla fase di immissione in ruolo, o nel caso di docenti neo immessi in ruolo dichiarati soprannumerari, in questi casi è possibile partecipare alla procedura di mobilità, non avendo più detti docenti una sede di titolarità in quanto in situazione di esubero o soprannumero.
Le ipotesi dell’art.33 della L.104/92
L’altra ipotesi di deroga riguarda i docenti che beneficiano della legge 104/92 in quanto disabili o in quanto assistono un congiunto disabile.
Le condizioni per la deroga
Affinché si possa superare il vincolo, la condizione di disabilità – personale o del congiunto – dev’essere sorta in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, se si è stati assunti da concorso, oppure in epoca successiva all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, qualora si è stati assunti tramite le Gae.
Discutibile il criterio temporale
Viene quindi previsto un limite temporale che, in maniera alquanto discutibile, tratta in maniera diversa le situazioni di disabilità – personale o del congiunto assistito – sulla base di un mero criterio temporale.
Questa differenza di trattamento delle situazioni di disabilità personale o del congiunto presenta non pochi dubbi di legittimità, sol se si pensi alle conseguenze fortemente penalizzanti che derivano dal blocco quinquennale previsto non solo per la mobilità, ma addirittura anche per l’assegnazione provvisoria.
Violazione del principio comunitario di non discriminazione
Se la via giudiziaria, come è probabile, sarà percorsa da molti, l’unica possibilità di evitare la necessaria proposizione di una questione di legittimità costituzionale della norma, è quella di evidenziare il contrasto della stessa con i principi comunitari di non discriminazione dei disabili e di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con la conseguente disapplicazione della norma di cui all’art.399 del D.Lvo 297/94 per contrasto con il diritto comunitario.
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