Categorie: Personale

Le dimissioni da coordinatore sono possibili, da presidente e segretario del consiglio no!

Con l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2016/2017, molti docenti ci chiedono se sono obbligati a ricoprire il ruolo di coordinatore di classe, di presidente e segretario del consiglio.

In moltissime scuole, a inizio anno scolastico, il dirigente scolastico nomina, per ogni consiglio di classe, un docente coordinatore che, in assenza del Ds, presiede il consiglio di classe. Si tratta di una delega delle competenze proprie del Ds, conferite dallo stesso capo d’Istituto a un docente di sua fiducia che sia appartenente allo stesso consiglio di classe. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.

Il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il presidente dello stesso consiglio, non è obbligatoria, ma è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente. Per cui il docente che volesse dimettersi dall’incarico di coordinamento, può farlo tranquillamente senza dare alcuna motivazione. Invece è obbligatorio, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe, ricoprire occasionalmente, in assenza del Ds, la funzione di presidente del consiglio di classe. Dai ruoli di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe non è possibile dimettersi, tranne che oggettivi impedimenti. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del consiglio lo presiederà. Non è consentito dalle norme che sia uno dei collaboratori dello staff dirigenziale a presiedere un consiglio di classe in cui detto collaboratore non sia docente. Solo in un caso può accadere quanto appena detto: “Se il preside è assente ed è stato sostituito dal docente vicario, che in tal caso è facente funzione e può presiedere un consiglio di classe anche non essendo docente della stessa”.

Invece la figura del segretario verbalizzante del consiglio di classe è prevista dalla legge 297 del 1994. Infatti l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

Nell’organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel PTOF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d’istituto.

Lucio Ficara

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