Le “distrazioni” di Panini, l’intervento di Orazio Ruscica alle dichiarazioni della Flc-Cgil
In riferimento alle dichiarazioni di Enrico Panini riportate nell’articolo di G. Veneziani dal titolo “L’ora di religione è resa obbligatoria?” (pubblicato nel sito web de “La Tecnica della Scuola” in data 25/11/2005), preciso che quanto affermato da Panini sull’obbligatorietà dell’insegnamento della religione cattolica è assolutamente falso e, nella migliore delle ipotesi, da attribuire ad una inopportuna “distrazione” del segretario nazionale della Flc-Cgil nell’esaminare il testo della riforma (distrazione di cui, peraltro, Panini ultimamente sembra soffrire spesso e volentieri, soprattutto per ciò che riguarda l’insegnamento della religione).
Infatti, nella riforma Moratti non c’è NIENTE che faccia riferimento – almeno per chi è in grado di leggere e comprendere la lingua italiana – ad una presunta obbligatorietà di tale insegnamento: nulla è cambiato rispetto alla situazione precedente, nel senso che ogni studente (o chi per lui) ha come sempre il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Irc, così come stabilito dal rinnovo degli accordi concordatari (legge 121/85); la Corte Costituzionale, con sentenza n° 203/89, afferma che solo il diritto di avvalersi dell’Irc crea l’obbligo di frequentarlo. Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n.290/1992 stabilisce che l’insegnamento della religione deve essere incluso nel quadro orario normale delle lezioni.
E in ogni caso, la mancata fruizione dell’Irc -come del resto in passato – non viene considerata assenza dalle lezioni per coloro che non intendono avvalersene: infatti, come precisato dal Miur, il tetto del 25% di assenze del monte ore obbligatorio annuale, in questo caso, prescinde dalla quota prevista per la religione in caso di esonero.
Tra l’altro, la frase incriminata dalla Flc-Cgil relativa al decreto sulla secondaria, e cioè “L’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche ed all’insegnamento della religione cattolica …”, si trova presente anche agli artt. 3-7-10 del D.L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004, e cioè nelle parti dove si precisa che l’orario annuale prevede l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: stupisce, quindi, che Panini abbia rilevato questa presunta “sorpresa” solo nella scuola secondaria!
Ad ogni buon conto, onde chiarire definitivamente le idee al segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza – Cgil in fatto di normativa riguardante l’insegnamento della religione cattolica, lo Snadir lo invita ufficialmente ad intervenire al CONVIR che si terrà a Napoli il 5 dicembre prossimo: purtroppo siamo certi che anche questo invito al confronto pubblico e diretto – come i precedenti, del resto – cadrà miseramente nel vuoto.