La CM 18 prot. 8032 del 7 settembre 2015 per l’anno scolastico 2015/16 ha confermato le istruzioni già impartite precedentemente per le sole elezioni di istituto. Del resto, allorché il Tar Lazio (sentenza 8843/13) prima ed il Consiglio di Stato (sentenza 866/14) poi, hanno stabilito la vigenza del Dlgs 233/99 solo per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di recente costituito, sono ormai dimenticati gli altri organi territoriali – i consigli scolastici regionali e locali – che invece sarebbero stati partecipati anche da genitori e studenti. Entro il 31 ottobre si rieleggeranno i rappresentanti nei consigli di classe e le rappresentanze studentesche nei consigli di istituto non giunti a scadenza nella secondaria di II grado, mentre cominceranno le procedure per le elezioni dei consigli di istituto scaduti nonché le eventuali suppletive che dovranno svolgersi nella data fissata a livello regionale dal rispettivo USR e comunque non oltre lunedì 23 novembre. Continuano invece ad essere inesorabilmente ed inspiegabilmente commissariati gli istituti omnicomprensivi, cioè le “istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado” (che, come si legge dai bollettini ufficiali, non sono proprio pochi) poiché per essi a distanza di anni ancora non si è trovata “una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto”. Le recenti modifiche introdotte dalla L 107/15 tuttavia impongono senza indugi tale soluzione. Infatti entro il mese di ottobre i consigli di istituto dovranno approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa il quale (comma 16) dovrà occuparsi anche delle progettualità dirette ad informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche relative alla prevenzione della violenza di genere ed in generale di tutte le discriminazioni, sulle quali è molto concentrata l’attenzione dei media. In assenza del consiglio di istituto, le famiglie, che chiedono di partecipare alle scelte progettuali della scuola, potranno essere coinvolte solo formulando proposte e i pareri, attraverso organismi (come i comitati genitori) ed associazioni di cui dovrà tenere conto il dirigente nel predisporre il piano (comma 14). Il consiglio di istituto è poi chiamato a scegliere uno dei tre docenti ed i due rappresentanti dei genitori nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo o un genitore ed uno studente nel secondo ciclo che compongono comitato per la valutazione dei docenti. Esso è inoltre competente ad adottare i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (dpr 235/07), a designare il docente che partecipa all’organo di garanzia di istituto e contribuisce ad elaborare e modificare il patto educativo di corresponsabilità. Giammai il commissario straordinario potrà ovviamente ritenersi rappresentativo di tutte le componenti della scuola e surrogare adeguatamente il consiglio di istituto, specie su tematiche delicate che potrebbero determinare anche situazioni di conflittualità. Certamente occorre favorire le opportunità di collegamento affinché la questione sia posta con decisione ed al più presto risolta. |
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