Il recente CCNL 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio scorso, ha apportato alcune modifiche in tema di ferie non godute.
In particolare, viene abrogato l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 che così prevedeva:
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Tale articolo è così sostituito nel nuovo Contratto Istruzione e Ricerca:
15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
Questo articolo abroga anche l’art. 41 del CCNL 19/04/2018.
Quando è possibile la monetizzazione?
Con dichiarazione congiunta n. 2 il CCNL prevede che all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di:
- decesso
- malattia
- infortunio
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.