Categorie: Personale

Le ferie non godute possono essere monetizzate?

Spesso in redazione giungono domande di chiarimento in merito alle ferie non godute dal personale scolastico. Proviamo a fare chiarezza.

Prima di tutto, bisogna ricordare che i giorni di ferie che spettano al personale docente in un anno scolastico sono 30 nel caso si abbia un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni e 32 giorni in caso di anzianità di servizio superiore ai 3 anni.

In generale, sia per i docenti di ruolo che per i supplenti, i periodi fruizione delle ferie devono corrispondere ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Tralasciando gli aspetti peculiari di ogni singola situazione, le ferie non godute dal docente devono essere monetizzate, purché non si dimostri che il mancato godimento di queste sia stata una scelta del del soggetto interessato.

{loadposition carta-docente}

Infatti, c’è una recente pronuncia della Cassazione in merito chiarendo che “il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite”.

In pratica, se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, non fa nessuna richiesta formale, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.

Tuttavia, se l’insegnante, durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, è impossibilitato a fruirne delle a causa di una particolare situazione come una malattia inconciliabile con la finalità ricreativa delle assenze per ferie, la maternità o un infortunio, i giorni di ferie non goduti devono essere monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

Non è preclusa comunque la possibilità di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante, cioè le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto, a meno che, ovviamente, il contratto non sia cessato anteriormente.

 

{loadposition facebook}

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Franco Ferrarotti: se ne va il padre della sociologia italiana; alla Tecnica una delle sue ultime video-interviste

Non è facile parlare di Franco Ferrarotti, morto a Roma nella giornata odierna, all’età di…

13/11/2024

Posizioni economiche ATA, domande dal 14 novembre al 13 dicembre 2024 [DECRETO E ALLEGATI]

La FLC CGIL dà notizia della conclusione del confronto tra Ministero e OO.SS. relativo al…

13/11/2024

Premio Romei alle figure autorevoli della scuola e non solo: Liliana Segre, cardinale Zuppi e Alessandro Giuliani

Mercoledì 13 novembre nell'Auditorium del Goethe-Institut di Roma si è tenuta la tredicesima edizione della…

13/11/2024

Lo sciopero della scuola del 15 novembre ha due istanze da vagliare: età pensionabile e riscatto della laurea

Come è noto Anief ha proclamato un nuovo sciopero della scuola per il prossimo venerdì 15 novembre, al…

13/11/2024

Studenti-atleti di alto livello, compiti concordati e tre giorni di assenza al mese: emendamento alla Manovra. Come funziona adesso?

Tre giorni di assenza giustificata al mese e interrogazioni e compiti in classe adattate al…

13/11/2024

Liceo Made in Italy: il regolamento definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno, il Governo ha dato…

13/11/2024