Spesso in redazione giungono domande di chiarimento in merito alle ferie non godute dal personale scolastico. Proviamo a fare chiarezza.
Prima di tutto, bisogna ricordare che i giorni di ferie che spettano al personale docente in un anno scolastico sono 30 nel caso si abbia un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni e 32 giorni in caso di anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
In generale, sia per i docenti di ruolo che per i supplenti, i periodi fruizione delle ferie devono corrispondere ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Tralasciando gli aspetti peculiari di ogni singola situazione, le ferie non godute dal docente devono essere monetizzate, purché non si dimostri che il mancato godimento di queste sia stata una scelta del del soggetto interessato.
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Infatti, c’è una recente pronuncia della Cassazione in merito chiarendo che “il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite”.
In pratica, se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, non fa nessuna richiesta formale, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.
Tuttavia, se l’insegnante, durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, è impossibilitato a fruirne delle a causa di una particolare situazione come una malattia inconciliabile con la finalità ricreativa delle assenze per ferie, la maternità o un infortunio, i giorni di ferie non goduti devono essere monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Non è preclusa comunque la possibilità di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante, cioè le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto, a meno che, ovviamente, il contratto non sia cessato anteriormente.
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