Questa importante precisazione è stata emanata dall’ente previdenziale presieduto da Antonio Mastrapasqua e contraddice il parere del tesoro. Nel messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012 l’Inps precisa che gli effetti del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 non possono essere retrattivi, per cui il pagamento delle ferie non godute per chi ha cessato il lavoro prima del 7 luglio devono necessariamente essere retribuite. Questo è quanto disposto per i dipendenti dell’ente di previdenza sociale.
Tuttavia il ministero dell’istruzione, temendo una valanga di ricorsi, sarebbe già al lavoro per affrontare seriamente il problema con un apposito provvedimento.
Tale provvedimento dovrebbe tenere conto della specificità del settore scuola, in cui è diffuso il contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno o le supplenze fino al termine delle lezioni, quindi sarà necessario analizzare le varie situazioni e impartire disposizioni chiare agli uffici periferici. Non di meno, la specificità della scuola in materia di contratti a termine induce a ritenere che un’applicazione senza deroghe e adattamenti del divieto posto dal decreto n. 95 del 6 luglio 2012, finirebbe col creare un contenzioso di proporzioni imponenti. Si pensi alle situazioni in cui è stato impossibile materialmente godere di ferie, in caso di supplenze brevi.
Poiché ormai il decreto n. 95 è prossimo a diventare legge con il voto di fiducia alla Camera, e non sono previsti cambiamenti dell’ultima ora, il rischio di arrivare a contenzioso è altissimo e alla fine potremmo scoprire che l’art. 8, comma 5, così come è stao decretato è addirittura anti costituzionale.
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