Categorie: Personale

Le ferie perdute degli Ata di ruolo che accettano una supplenza

Il personale Ata di ruolo che fruisce dell’art.59 del CCNL scuola 2006/2009 si trova nel caso paradossale di non potere fruire del diritto alle ferie.

Si tratta nello specifico del personale Ata di ruolo che accetta,nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Molto spesso, questo personale, utilizzando l’art.59 del contratto collettivo nazionale della scuola, lascia il proprio ruolo di appartenenza per accettare una supplenza fino al 30 giugno, per poi fare rientro nel proprio ruolo e nella propria sede di titolarità.

Soloc che il personale che si trova in queste condizioni, non fruisce delle ferie dovute e, oltre a non goderle, non ottiene nemmeno la monetizzazione per non averle fruite.

Eppure il diritto alle ferie è un diritto garantito dalla costituzione, ma in questo caso è completamente disatteso.

 

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In buona sostanza, per un capriccio burocratico, dovuto al combinato disposto della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 72696 del 04/09/2013 e della Nota ARAN orientamenti applicativi, il personale che si mette in aspettativa senza assegni come Ata per assumere una supplenza a tempo indeterminato nel comparto scuola, perde il diritto di fruire delle ferie come Ata e non nemmeno la monetizzazione delle stesse.

A parere dell’ARAN, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

Al rientro nella sede titolarità, invece, le ferie non vengono concesse, perché il lavoratore essendo in aspettativa per il suo profilo non le ha maturate. Quindi, paradossalmente, questi lavoratori restano senza la possibilità di fruire delle ferie e senza averle nemmeno retribuite per quanto scritto dalla circolare della Ragioneria dello stato su citata.

 

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Lucio Ficara

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