Categorie: Personale

Le ferie perdute degli Ata di ruolo che accettano una supplenza

Il personale Ata di ruolo che fruisce dell’art.59 del CCNL scuola 2006/2009 si trova nel caso paradossale di non potere fruire del diritto alle ferie.

Si tratta nello specifico del personale Ata di ruolo che accetta,nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Molto spesso, questo personale, utilizzando l’art.59 del contratto collettivo nazionale della scuola, lascia il proprio ruolo di appartenenza per accettare una supplenza fino al 30 giugno, per poi fare rientro nel proprio ruolo e nella propria sede di titolarità.

Soloc che il personale che si trova in queste condizioni, non fruisce delle ferie dovute e, oltre a non goderle, non ottiene nemmeno la monetizzazione per non averle fruite.

Eppure il diritto alle ferie è un diritto garantito dalla costituzione, ma in questo caso è completamente disatteso.

 

{loadposition carta-docente}

 

In buona sostanza, per un capriccio burocratico, dovuto al combinato disposto della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 72696 del 04/09/2013 e della Nota ARAN orientamenti applicativi, il personale che si mette in aspettativa senza assegni come Ata per assumere una supplenza a tempo indeterminato nel comparto scuola, perde il diritto di fruire delle ferie come Ata e non nemmeno la monetizzazione delle stesse.

A parere dell’ARAN, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

Al rientro nella sede titolarità, invece, le ferie non vengono concesse, perché il lavoratore essendo in aspettativa per il suo profilo non le ha maturate. Quindi, paradossalmente, questi lavoratori restano senza la possibilità di fruire delle ferie e senza averle nemmeno retribuite per quanto scritto dalla circolare della Ragioneria dello stato su citata.

 

{loadposition facebook}

Lucio Ficara

Articoli recenti

Mense scolastiche, boom di richieste di menu vegetariani o vegani Milano. Selvaggia Lucarelli: “Le belle notizie”

Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…

23/12/2024

Anna Pepe “manda quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…

23/12/2024

Maturità, tornano sui banchi dopo decenni per fare la traduzione di latino o greco: il liceo Galilei fa bis

Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…

23/12/2024

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…

23/12/2024

Linee guida Educazione Civica, docente scrive Valditara: “Farò l’opposto”. Usr Lazio prende le distanze: “Lettura distorta”

Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…

23/12/2024

Certificati medici per giustificare l’assenza dal lavoro, non devono contenere dati sulla salute: provvedimento del Garante privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…

23/12/2024