La Flc-Cgil riapre la questione relativa alla monetizzazione delle ferie per il personale che non ha potuto fruirne e che l’art. 5 comma 8 della legge di spesa stabilisce di non concede.
A parte, secondo la Flc, l’illegittimità della norma, “dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione”, essa risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.
Infatti nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche, per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento delle ferie non godute significherebbe violare un principio costituzionale.
Oltre a chiedere la revisione della norma per evitare gli immancabili contenziosi, la Flc pone la questione della retroattività.
“Tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.
Nonostante questo la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.”