Le Funzioni Strumentali sono individuate dal Collegio docenti, che non solo individua le aree di pertinenza delle medesime funzioni, ma anche identifica gli insegnanti, tra coloro che ne abbiano fatto richiesta scritta, che ricopriranno questo ruolo.
La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma, al comma 1, è scritto: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. Al comma 2 del suddetto art.33 è specificato che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.
Poiché la legge 107/2015 non ha nemmeno minimamente diminuito i poteri collegiali, appare evidente che i Dirigenti scolastici che nominano autonomamente le Funzioni Strumentali sono in contrasto con il comma 2 dell’art.33 del CCNL scuola.
Non sarebbe possibile pagare con il FIS più di due collaboratori scelti dal DS. Infatti il comma 2 lettera f) dell’art.88 del CCNL scuola afferma che con il fondo vengono retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL.
Appare quindi chiaro, ai sensi dell’art.88 del CCNL scuola 2006/2009, che la funzione strumentale non può cumulare anche la retribuzione da collaboratore del Dirigente scolastico.
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