La norma sull’individuazione delle funzioni strumentali è chiara e ben espressa in lingua italiana, questo compito spetta al Collegio dei docenti, ma per alcuni Ds è una prerogativa dirigenziale.
La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma, al comma 1, è scritto: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
Invece al comma 2 del suddetto art.33 è specificato che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.
Pare assolutamente chiaro che il termine “identificare”, utilizzato per l’individuazione delle funzioni strumentali sulla base di specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti, stabilisce che sia lo stesso Collegio a scegliersi, attraverso un voto “segreto” effettuato ai sensi del comma 4, art.37 del d.lgs. 297/94, i docenti che svolgeranno il ruolo di funzione strumentale.
Secondo le tesi esposte più volte, durante seminari e espresse in alcune slide, le funzioni strumentali le deve scegliere il Dirigente scolastico. ANP sostiene che è il Dirigente scolastico che, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali e può conglobarle, ai sensi del comma 83 della legge 107/2015, nel 10% dei docenti scelti da Ds per formare il proprio staff di direzione.
È utile fare due considerazioni importanti: 1) La legge 107/2015 ha lasciato inalterate le prerogative collegiali; 2) Il CCNL scuola è stato rinnovato il 19 aprile 2018 ed è stato deciso di non modificare la normativa sulle funzioni strumentali che vengono individuate dal Collegio dei docenti.
In buona sostanza una delle prerogative del Collegio dei docenti è quella di deliberare tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico, questo è previsto dal comma 2, dell’art.7 del d.lgs. 297/94. Siccome le funzioni strumentali non sono altro che figure che garantiscono un migliore funzionamento didattico e di orientamento, questo significa che il CCNL scuola ha giustamente dato al Collegio il potere di identificare i docenti adatti a ricoprire tali ruoli.
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