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Le funzioni ufficiali degli insegnanti

Torniamo su un tema scottante che ha reso “bollente” questo anno scolastico. La cronaca quotidianamente ci propina fatti di violenza dentro e fuori le aule da parte di alunni e genitori che hanno appreso il malcostume, o meglio il vezzo, di offendere e, in casi più gravi, di malmenare gratuitamente il docente che in classe svolge la sua funzione di educatore e di facilitatore delle conoscenze, per motivi futili (o per una brutta insufficienza o per una nota disciplinare inflitta all’alunno oppure per parole volgari che sono “volate” durante una discussione).

Sui fatti si ragiona, soprattutto se si tratta di persone in carne e ossa. Non si può, in un ambiente democratico qual è la scuola, dove si “dovrebbero” insegnare agli alunni le regole, tollerare ogni forma di violenza gratuita e mandare i docenti in corsie ospedaliere. Il docente svolge un compito delicatissimo e difficilissimo, ma spesso viene deriso, oltraggiato, insultato. È d’uopo qui ricordare che il docente quando si trova all’interno della scuola riveste il ruolo di pubblico ufficiale e offenderlo è considerato dal Codice Penale “oltraggio al pubblico ufficiale”. La definizione di “pubblico ufficiale” la si trova nell’art.357 del c.p. comma 1 che recita testualmente: “Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quindi tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione sono considerati “pubblici ufficiali” e l’offesa arrecata loro è perseguibile penalmente anche con la reclusione.

Infatti l’art. 341 bis del c. p. precisa che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni”. L’articolo 358 c.p., a sua volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con la sentenza n. 15367/2014, la Corte di Cassazione puntualizzato che esiste la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore. Viene spontanea una domanda: perché se qualcuno offende un agente di Polizia, un Carabiniere, un magistrato, un medico viene immediatamente condotto in caserma e deferito all’Autorità giudiziaria mentre per un docente ciò non accade?

La risposta risiede nel fatto che la scuola ha perso il suo prestigio sociale e l’insegnante non è affatto considerato per il ruolo che svolge. In virtù di questo e in assenza di leggi chiare e puntuali che la giurisprudenza italiana non possiede perché nel nostro Paese le leggi ci sono ma sono aleatorie. Quindi i genitori e gli alunni, in mancanza di una certezza della pena, si sentono quasi autorizzati dallo Stato ad offendere gratuitamente il docente, dal momento che lo stesso ha le mani legate e non possiede gli strumenti idonei per potersi difendere. L’insegnante è quindi un pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi.

Mario Bocola

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