La legge 107/2015 ha sicuramente modificato l’assetto normativo della composizione dell’organico funzionale e dell’assegnazione dei docenti alle cattedre.
Infatti alcuni Ds pensano che nella legge 107/2015 ci sia una sorta di totale autonomia decisionale sulla determinazione degli organici della scuola e sull’assegnazione dei docenti ai posti e alle cattedre.
Infatti ci sono Dirigenti scolastici che il 12 ottobre, ad un mese esatto dall’inizio delle lezioni, inviano personalmente ad alcuni docenti una richiesta di “possedimento” delle abilitazioni. Si tratta di personale docente di ruolo e titolare sulla scuola, che insegna la disciplina di titolarità nella medesima scuola da diversi lustri. In tale richiesta il Ds, ignorando totalmente le elementari norme del Testo Unico della scuola, vorrebbe rimodulare la cattedra in modo adeguato all’organico assegnato alla scuola. I docenti già assegnati alle classi ad inizio di anno scolastico, dovranno autocertificare tutti i tioli abilitanti in loro possesso per una eventuale nuova assegnazione alle classi.
Ci viene chiesto se è possibile modulare un’assegnazione di cattedra a metà ottobre o addirittura a novembre, dopo avere insegnato da metà settembre a metà ottobre in altre classi la disciplina per cui si è titolari. Nella rimodulazione della cattedra il Ds avrebbe intenzione di cambiare, oltre le classi, anche la classe di concorso.
È un provvedimento totalmente illegittimo che non tiene conto che esistono norme primarie e secondarie che prevedono il divieto di spostamento dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, norme come l’art.455 del D.lgs. 297/94, la Legge 662/96 e la Circolare Ministeriale 337/98 in cui si rammenta che esiste il divieto posto dalle suddette norme primarie, di spostare il personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica. Tale divieto deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all’indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno.
Per tale motivo il Ds non può a metà ottobre modificare l’assegnazione della cattedra e nemmeno la legge 107/2015 dà legittimità ad un provvedimento di questo tipo.
In un’altra scuola la Ds sostiene che la legge 107/2015 le consente di assegnare ad una titolare A012 (Italiano e storia) una cattedra di A011 (Italiano e latino) facendole fare un vero e proprio passaggio di cattedra senza una domanda di mobilità professionale. Anche in questo caso si interpreta malamente la legge 107/2015 agendo in modo irregolare e arbitrario.
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