La detrazione, ricorda l’Agenzia delle Entrate, è a una spesa massima di 717 euro e chi ne può usufruire sono oltre 8 milioni di studenti di ogni ordine e grado.
Con la legge di Bilancio del 2018 c’è la possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi 2019, le spese sostenute nel corso dell’anno per l’acquisto o l’uso di strumenti dedicati a facilitare l’apprendimento degli alunni affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, fino alla scuola superiore.
Della misura possono beneficiare chi è in grado di dimostrare e documentare l’utilità della spesa ai fini dell’apprendimento dell’alunno, sia minorenne che maggiorenne. Di conseguenza per ottenere la detrazione DSA, è necessario presentare il certificato medico attestante il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato e il documento/i di acquisto o di utilizzo dello/degli strumento/i.
Per usufruire della detrazione fiscale è indispensabile presentare certificazione di una delle patologie definite DSA, disturbo specifico dell’apprendimento, ovvero:
– dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e a decifrare i segni linguistici incidendo sulla correttezza e nella rapidità della lettura;
– disgrafia: disturbo neuromotorio della scrittura;
– disortografia: difficoltà nell’apprendimento della scrittura;
– discalculia: difficoltà negli automatismi di calcolo e di elaborazione dei numeri.
La detrazione DSA spetta nel caso di: acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento, e uso di strumenti compensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici e tecnologici che aiutano gli alunni in quei processi in cui hanno dei deficit.
La detrazione del 19% riguarda tutte le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del sistema di istruzione nazionale, di ogni ordine e grado, ossia scuole materne, elementari, medie e superiori.
Rientrano nel sistema tutti gli istituti pubblici, statali e degli enti locali, e le scuole private paritarie.
Sono comprese, tra quelle detraibili, le somme versate per l’iscrizione alle scuole private.
Sono riconosciute anche quelle per la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per le gite; l’assicurazione scolastica, i corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall’istituto. Non sono invece mai detraibili le spese relative all’acquisto di libri e cancelleria.
Si precisa che la detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità si riferisce al singolo alunno.
Occorre conservare i documenti con ricevute dei bollettini postali o bonifici bancari che attestino il pagamento.
Per le università invece si calcolano in misura diversa i limiti di spesa detraibile per le università pubbliche, private e estere. Per le pubbliche c’è la detrazione del 19% dell’intero importo corrisposto, mentre per le private si detrae il 19% fino alla misura massima stabilita ogni anno dal ministero dell’Istruzione.
Anche i corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento di università pubbliche e private, italiane o straniere, oppure master gestiti da istituti universitari (considerati solo quelli che per durata e struttura dell’insegnamento sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca), rientrano nei casi di detrazione delle spese d’istruzione, al 19%.
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