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Le lezioni private impartite agli studenti sono vietate dalla legge

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Il fenomeno delle lezioni private impartite dai docenti in favore di alunni della propria classe o del proprio istituto è molto diffuso e non sembra possa arrestarsi facilmente.

Eppure, la legge non lascia alcun dubbio: “E’ fatto assoluto divieto al professore di una scuola, dare lezioni private ad alunni della propria classe e più in generale del proprio istituto”, si legge sul D.Lgs. n. 297/1994, dove al Titolo I dedicato al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, Sezione I, ed in particolar modo all’art.508 sulle incompatibilità, è indicato espressamente che non si possono impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. 

A questo punto gioca un ruolo importante il Ds che, come sancisce il comma 2 della norma sopra citata, impone al docente che volesse impartire lezioni private di avvisare il dirigente scolastico e comunicare i nomi degli alunni a cui prestare il proprio servizio in privato. Il dirigente può rigettare la richiesta del prof una volta sentito il Consiglio d’Istituto.

 

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Il problema è legato strettamente all’evasione fiscale, dato che tali lezioni private sono impartite dai docenti in nero, senza emissione di fattura, per il semplice fatto che non è prevista in nessun modo dal Fisco tale attività.

Alcuni dirigenti scolastici, nel tentativo di limitare il fenomeno, hanno creato un sistema di intramoenia sullo stile di quello adottato dai medici, chiedendo alle famiglie di pagare un contributo alla scuola in modo da poter permettere ai propri figli di usufruire delle lezioni private erogate dai docenti dell’istituto.

La norma è puntualmente disattesa, ma molti docenti chiamati in causa rispondono che, se il contratto collettivo prevedesse una retribuzione maggiore, le lezioni private per “arrotondare” non sarebbero necessario.

 

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