Il confronto con le organizzazioni sindacali e il dibattito nelle commissioni parlamentari sono serviti a modificare in modo consistente il testo dell’art. 13 del disegno di legge finanziaria.
Per comodità di lettura proponiamo ai lettori il seguente confronto fra i due testi.
La versione emendata è tuttora in corso di elaborazione e discussione e potrebbe essere ulteriormente modificata:
versione iniziale | versione emendata |
comma 1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse. | comma 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche dei personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni. |
2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell’istituzione scolastica, nel limite dell’organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. | 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce con proprio decreto i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede all determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. 3. Le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2. |
3. La prestazione oraria, a tempo pieno di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal C.C.N.L. sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di 24 ore settimanali. | 4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. |
4. L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico d’istituto. | 5. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto. |
5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni. | 6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. |
6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute. | |
7. La Commissione di cui all’articolo 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni. | 7. La commissione di cui all’art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede d’esame. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall’art. 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro. |
8. Sono abrogati il comma 5 dell’art. 4 e l’art. 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni. |
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