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Le norme contrattuali per i perdenti posto smontano la legge 107

Secondo la legge 107/2015 i perdenti posto sarebbero dovuti finire su ambito, invece il contratto sulla mobilità li salvaguarda.

Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che l’ipotesi di contratto sulla mobilità del 31 gennaio 2017, smonta la legge 107/2015 in alcuni punti nevralgici. Per esempio il combinato di alcuni commi della Buona Scuola, tra cui il comma 73, disponevano che i docenti perdenti posto avrebbero perso per sempre la titolarità su scuola e sarebbero diventati titolari di uno degli ambiti della regione di appartenenza a partire ovviamente da quello in cui era ubicata la scuola di ex titolarità. Invece con le norme contrattuali per la mobilità 2017/2018 il perdente posto potrà presentare domanda di mobilità condizionata al rientro nella scuola in cui è stato individuato come soprannumerario, tale rientro sarà possibile per i successivi otto anni scolastici, a patto che il docente perdente posto presenti annualmente domanda di reintegro nella scuola di precedente titolarità.

Infatti per il comma 6 dell’art.20 (ipotesi CCNI mobilità 2017/2018), il perdente posto della scuola dell’infanzia e della primaria che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In ogni caso il perdente posto partecipa alla mobilità con il punteggio dei trasferimenti a domanda, nel caso della domanda condizionata il docente pur avendo il punteggio della domanda volontaria è considerato come un trasferito d’ufficio.

Ai sensi del comma 2 art.22 il perdente posto della scuola secondaria di I e II grado, può condizionare la sua domanda di trasferimento al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo di domanda. Nel caso rispondesse affermativamente alla domanda suddetta, significherebbe che la domanda non sarà condizionata al rientro, per i successivi otto anni, nella scuola da cui è stato individuato perdente posto. In tal caso il docente perdente posto partecipa al trasferimento come tutti gli altri docenti, senza godere di precedenze per essere perdente posto. Qualora non venisse trasferito per mancanza di posti disponibili rispetto le preferenze espresse, e se permanesse, dopo le operazioni di mobilità, lo status di perdente posto, allora il docente verrebbe trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità, in mancanza di questa eventualità verrà trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti.

Quindi mentre la legge 107/2015 toccava profondamente gli interessi della titolarità sulle scuole dei docenti e in particolare dei perdenti posto, con l’accordo contrattuale sulla mobilità 2017/2018 si ristabilisce il principio per cui chi è un perdente posto ha il diritto alla titolarità su scuola e, se lo desidera, al rientro nella scuola di precedente titolarità per i successivi otto anni.

Lucio Ficara

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