Riceviamo e pubblichiamo il contributo di un nostro lettore, Salvatore Freni, relativamente alle pensioni d’inabilità e alle novità riguardanti l’aumento agli inabili di età superiore ai 18 anni.
L’articolo 15 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, recependo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 estende l’incremento di pensione di inabilità di cui all’art. 38, comma 4 della legge 448/2001 (€ 516,46 mensili per tredici mensilità l’anno, cosiddetto “incremento al milione”) anche agli invalidi di età superiori a diciotto anni, mentre prima della citata legge 104/2020 tale incremento era riservato soltanto agli ultrasessantenni.
La circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020 stabilisce che “A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.”, ma si precisa che la decorrenza di tale incremento non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
La domanda, secondo la citata circolate INPS n. 107 doveva essere presentata entro il 9 ottobre 2020, ma il messaggio dello stesso Istituto n. 3647 del 9 ottobre 2020 proroga tale termine al 30 ottobre 2020, comunque l’incremento a 651,51 euro viene corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda, se dovuta.
Giova precisare che per gli ultrasessantenni la corresponsione dell’incremento pensionistico in esame viene corrisposto d’ufficio (senza che l’interessato si attivi in alcun modo); mentre per beneficiari di età inferiore occorre che presentino apposita istanza, nonché che l’incremento qui detto non spetta ai soggetti la cui invalidità è inferiore al 100% e a chi non è inabile al lavoro.
Esaminiamo di seguito quali sono i limiti e le condizioni per fruire dell’incremento pensionistico di cui qui si dice.
La maggiorazione pensionistica spetta a coloro che si trovano nella seguente condizione reddituale (nella valutazione del reddito complessivo si tiene conto di tutte le somme soggette a tassazione IRPeF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da tale imposta, sia del titolare che del coniuge.):
Redditi propri non superiori a 8.469,63 euro per il soggetto non coniugato;
Per i soggetti non legalmente ed effettivamente separati il reddito del beneficiario e del coniuge non deve eccedere 14.447,42 euro.
La misura dei redditi appena indicati è valida per 2020.
Sono, invece, esclusi i seguenti redditi:
Il reddito derivante dall’abitazione principale;
Pensioni di guerra;
Indennità di accompagnamento;
L’importo aggiuntivo di 154,94 euro;
I trattamenti di famiglia;
L’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Questi assegni non costituiscono reddito ai fini del calcolo dell’imponibile fiscale.
Infine si precisa che se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
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