Con la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021 entra in vigore la nuova ripartizione in 4 aree del personale ATA.
Risulta abbastanza sorprendente, almeno per me, l’individuazione delle prime due aree:
Area 1 – collaboratori scolastici;
Area 2 – operatori scolastici.
Invero non si capisce quali professionalità, vecchie o nuove, reali o presunte, abbiano voluto tutelare il Ministero e i sindacati firmatari con l’individuazione della seconda area per la quale si prevede quale requisito d’accesso il solo possesso di una qualifica professionale triennale in ambito dei servizi sociali oppure la promozione con certificazione di competenze al quarto anno di un istituto professionale per i servizi sociali.
L’area suddetta non prevede infatti una figura specializzata finalizzata a favorire l’inclusione (e ciò avrebbe avuto un senso, ma in tal caso ben diverso dovrebbe essere il requisito di accesso) ma solo una figura generica come era già il precedente profilo del collaboratore scolastico. In più, e questo è davvero a mio giudizio un paradosso, all’area 2 viene riservato anche la possibilità di collaborare con i servizi amministrativi e tecnici escludendo tale attività per l’area 1.
Difatti nella specifica delle competenze delle due aree a fronte della maggioranza delle competenze identiche per i 2 profili si distinguono solo le seguenti:
– per l’area dei collaboratori:
1 – Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
– per l’area degli operatori:
1 – attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;
2 – supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
Mi si dovrebbe spiegare in cosa consista la sostanziale differenza tra le attività indicate con il n. 1 per le due aree. A me sembrano sostanzialmente sovrapponibili (a parte il concetto di monitoraggio che dovrebbe essere esplicitato per capire cosa si voglia intendere) pur se descritte con una dicitura formalmente diversa.
L’unica reale differenza tra le due aree è quanto indicato invece al n. 2 per l’area degli operatori e cioè il supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
Ora, come ormai penso ben noto a chi opera nella scuola, nel personale a tempo indeterminato e in quello che popola le graduatorie di prima e terza fascia dell’attuale profilo di collaboratore scolastico la maggioranza possiede titoli di studio di livello ben superiore alla qualifica triennale professionale per i servizi sociali (diplomi di esame di stato o di maturità e addirittura molti sono laureati).
Ora io mi chiedo: ha più senso che a collaborare con i servizi amministrativi e tecnici della scuola sia un/una laureato/a o un/una diplomato/a di un istituto tecnico o professionale o un/una diplomato/a liceale che è stato assunto/a come collaboratore scolastico o invece un operatore scolastico in possesso della sola qualifica professionale per i servizi sociali?
Credo che questa domanda, di semplice buon senso, dovrebbero porsela anche coloro che hanno sottoscritto il CCNL 2019/2021 soprattutto se si dichiara di voler puntare ad una maggiore efficacia del servizio scolastico.
Una riflessione analoga poi la meriterebbe anche la reintrodotta possibilità di mobilità professionale tra le diverse aree ATA che presuppone per i collaboratori scolastici il transito dall’area degli operatori per poi passare all’area degli assistenti tecnici o amministrativi.
Qualcuno tra i firmatari si sarà pure accorto dell’assoluta situazione paradossale di richiedere a chi magari già possiede il titolo per accedere all’area amministrativa o tecnica di dover possedere anche la qualifica professionale per i servizi sociali, sulla cui indispensabilità per svolgere attività amministrativa o tecnica mi permetto di nutrire molti ma molti dubbi che presumo e spero non siano solo miei.
Marco Parri