Le novità di maggior rilievo per i lavoratori pubblici, sono contenute nell’articolo 24 (“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”) della legge n. 214 del 22 dicembre e riguardano solo coloro che, entro la data del 31 dicembre 2011, non abbiano maturato i requisiti di accesso alla pensione previsti dalla normativa preesistente. Per quest’ultimi sono fatte salve le vecchie regole, sia in riferimento al diritto al pensionamento che alla misura del trattamento.
Dal 1° gennaio 2012 scatta per tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo. Di fatto questa norma riguarderà solo chi si trova integralmente nel sistema di calcolo retributivo (cioè coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi) perché tutti gli altri già si trovano nel sistema contributivo puro o in quello misto (retributivo per la parte di contribuzione maturata entro il 31/12/1995 e contributivo per la parte successiva). La pensione sarà così determinata da due quote:
• quota di tipo retributivo, applicata alle anzianità maturate al 31/12/2011
• quota di tipo contributivo, applicata alle anzianità che si maturano dal 1° gennaio 2012.
Con l’estensione a tutti i lavoratori del calcolo contributivo non esiste più il blocco dei 40 anni per il calcolo della pensione.
Per ulteriori approgondimenti riportiamo le schede elaborate dalla Flc-Cgil e dalla Cisl-Scuola.