L’articolo 32, comma 8 della legge 81/08, prevede che l’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) vada affidato prioritariamente a personale interno alla scuola, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica. A tal riguardo di seguito si propone una tabella in cui si evidenziano le opzioni per l’individuazione del RSPP.
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