Il docente di sostegno deve recarsi casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno per tutto il periodo indicato nel PEI: lo stabilisce una sentenza, come viene precisato dalla FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno E Tutela diritti delle persone con disabilità.
I genitori del piccolo alunno affetto da una malattia rara collegata ad una malattia grave immunitaria, con disabilità grave, richiedevano ad una scuola di Roma la possibilità che i docenti di sostegno assegnati all’alunno per 18 ore settimanalisvolgessero il loro lavoro presso l’abitazionedel bambino in modo da consentirgli i collegamenti tramite web cam e assisterlo al fine di garantire il suo diritto allo studio e all’istruzione.
La scuola, sulla scorta della circolare del MIUR Regione Lazio n. 32987/2017, predisponeva invece un progetto di scuola domiciliareprevedendo che i docenti potessero assistere a domicilio l’alunno, solo per 6/7 ore settimanali, di fatto, annullando ogni diritto del piccolo e garantendo una tutela minima.
I genitori, sfiduciati, rivolgevano numerosi appelli e missive scritte, anche indirizzate al MIUR regionale e la stessa scuola richiedeva un intervento del MIUR Nazionale, ma con esito totalmente negativo.
Stanchi e scoraggiati da una situazione per loro impossibile da gestire, nel mese di marzo si rivolgevano alla FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno E Tutela diritti delle persone con disabilita’), tramite lo sportello “ Dillo alla FIRST”.
Esaminato il caso, si provvedeva a depositare un ricorsoin via d’urgenza al Tribunale Civile di Roma, dove si denunciava il comportamento discriminatorioe la lesione del diritto fondamentale del minore allo studio e all’istruzione.
In data 17.04.2018, il Tribunale di Roma si pronunciava accogliendo integralmente il ricorso dei genitori, stabilendo un principio giuridico che assume, per la sua portata, una valenza nazionale e che di fatto rende illegittime le circolari del MIURche tendono a restringere il diritto degli alunni che hanno bisogno della domiciliarità in applicazione del criterio “di minima tutela”, laddove invece il Tribunale stesso, dopo avere ricordato la natura dei diritti fondamentali in gioco, ha applicato il giusto ed effettivo principio “della massima tutela possibile”.
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