Una sentenza del Tribunale di Bologna molto interessante che riguarda le ore eccedenti prestate da insegnanti: queste ore, infatti, devono essere retribuite per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 agosto, e non fino al 30 giugno.
La sentenza è dovuta al ricorso presentato dal 6 docenti di scuola secondaria, che hanno presentato in giudizio le ore eccedenti prestate in classi collaterali. Le proposte di contratto inerenti le loro posizioni, si legge sulla sentenza, erano state formulate dal Dirigente Scolastico a docenti già in servizio presso l’istituzione scolastica in questione, allo scopo di far prestare servizio su spezzoni residui in organico di diritto, spezzoni non utilizzabili per la stipula di contratti a tempo determinato, per l’esigua quantità
delle ore.
Tali contratti avevano inizialmente termine il 31 agosto, ma con una successiva rettifica da parte dell’amministrazione che ha seguito l’osservazione della Ragioneria dello Stato, tale termine è stato “anticipato” al 30 giugno.
A quel punto, i docenti hanno proposto il ricorso per sostenere il fatto che tale rettifica era errata e che le ore ecceddenti dovevano essere retribuite fino al 31 agosto.
Il Tribunale di Bologna, ha osservato che “dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che i ricorrenti sono Docenti a tempo indeterminato e sono stati incaricati dai propri Dirigenti Scolastici, di svolgere per tutto l’anno scolastico, alcune ore di insegnamento eccedenti il normale orario di cattedra settimanale, pari a 18 ore.
E’ poi emerso che tali ore di insegnamento erano ore da svolgere in classi previste in organico di diritto da parte del Ministero, e non ore aggiuntive o integrative”.
Pertanto, per il giudice del lavoro, tali ore eccedenti devono rispettare comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica N’209/1987, che statuisce: “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica N° 417 del 31/05/1974, per intera durata dell’anno scolastico o della nomina“.
Pertanto, il giudice del Lavoro ha dato ragione ai ricorrenti e stabilito che le ore da retribuire sono fino al 31 agosto e non al 30 giugno come aveva rettificato l’amministrazione di concerto con il MEF. Inoltre viene specificato, che le ore eccedenti fanno parte delle ore ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto.
LEGGI LA SENTENZA (Fonte Dirittoscolastico.it)
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