Il diritto allo studio per gli studenti disabili in molti casi resta solo sulla carta. Come al solito, sono i Tribunali ad intervenire su queste vicende, come l’ultima segnalata dall’Ansa, riguardante una sentenza del Tribunale di Sciacca, che accogliendo il ricorso dei legali di una famiglia di un alunno disabile, ha stabilito che l’attribuzione a uno studente disabile di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore rispetto a quello ritenuto necessario dal competente organo collegiale, è illegittimo. Pertanto, costituisce “un atto lesivo del diritto allo studio e all’integrazione scolastica da riconoscersi in capo allo studente, che integra una condotta discriminatoria“.
Inoltre, il giudice siciliano ha ordinato all’amministrazione scolastica l’immediata cessazione della condotta discriminatoria, con conseguente assegnazione a un alunno disabile di un numero adeguato di ore.
Il risarcimento previsto dal tribunale di Sciacca, viene quantificato in mille euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore. Risarcimento piuttosto salato che potrebbe anche fornire un orientamento su eventuali casi analoghi futuri.
La storia, purtroppo, pare molto frequente, specie in Sicilia: ricordiamo le sentenze del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto il diritto di ben 7 famiglie, che denunciavano l’inadeguatezza delle ore di sostegno per i loro figli. Perché accadono tali discriminazioni? Le scuole spesso si difendono additando la mancanza di personale. Il che è vero. E il fatto ancora più grave quindi è che esistono tantissimi docenti specializzati sul sostegno che non riescono a lavorare. Nel frattempo, gli alunni disabili restano senza insegnante.
Prendendo come riferimento l’art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, ripreso a sua volta dai giudici del TAR di Catania per la mancata attribuzione delle ore di sostegno ad alunni disabili non gravi, ricostruiscono il procedimento corretto per assegnare le ore di sostegno in modo corretto:
Il procedimento si articola, dunque, nel modo seguente:
a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;
c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);
d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;
e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H.
Va pertanto considerato condivisibile l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali per il quale è fondata la pretesa dei genitori a vedere attribuite ai propri figli disabili le ore di sostegno nella misura determinata dai G.L.O.H.
Di conseguenza, proprio per tale ragione i dirigenti scolastici, i quali ovviamente devono evitare di emanare atti illegittimi, devono essi stessi disporre l’attribuzione delle ore nella medesima misura, anche quando gli Uffici scolastici non abbiano assegnato le risorse indispensabili.
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