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Le P.A. non possono richiedere e ricevere certificati

Con la nota prot. n. 9107 del 29 novembre 2012, indirizzata ai Direttori degli Uffici scolastici regionali, il Miur fornisce precisazioni in ordine alle modifiche introdotte all’art.15 della legge 183/2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e alla successiva direttiva della Presidenza del Consiglio n. 14 del 22 dicembre 2011, con particolare riguardo al punto c).
La normativa in questione ha in sostanza ribadito che la pubblica amministrazione non deve richiedere documenti ai cittadini né farli girare da un ufficio all’altro.
Ogni ufficio della P.A. è infatti obbligato a ricercare tutti i dati che già sono in possesso del complesso di enti ed uffici della pubblica amministrazione; il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Il violare questa norma significa commettere un illecito disciplinare.
Il cittadino interessato può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffici pubblici, ma servono solo per attestare stati o fatti ai privati.
L’interessato, per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o produrre una autocertificazione (ad eccezione dei certificati medici e sanitari), e la P.A. deve mettere a disposizione dell’interessato i moduli per l’autocertificazione. Se necessario il medesimo deve indicare elementi idonei a individuare l’ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo versamento, deve indicare l’ufficio destinatario e la data del versamento).
La pubblica amministrazione può chiedere conferma dei dati indicati nell’autocertificazione presso gli uffici competenti.
Lara La Gatta

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