Dal Miur, a firma il Direttore Generale, Giuseppe Cosentino, è stata inviata ai Direttori Regionali Scolastici la nota n. 1397 del 28 luglio 2005, in riferimento all’ Art. 2, 3° comma del D.M. n. 55/2005.
In detta nota si precisa che il personale può accettare una supplenza annuale, o fino al termine delle lezioni, anche se ha presentato domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, o dall’elenco provinciale ad esaurimento, per iscriversi, a partire dal 1° settembre 2005, in graduatoria di terza fascia in altra provincia. L’accettazione della supplenza annuale comporta la rinuncia al depennamento e al successivo inserimento nella graduatoria dell’altra provincia.
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