Con la legge n.5 del 2012 riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, si introducono nel nostro ordinamento legislativo alcuni importanti aggiustamenti nell’attuazione dell’autonomia scolastica.
Infatti nell’art. 50 della su citata legge, si dispone la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico.
Inoltre si introduce, per via legislativa, la costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Queste reti scolastiche, che risolverebbero alcuni aspetti negativi dell’autonomia scolastica, come ad esempio quella di un orientamento scolastico basato su una concorrenzialità distorta, nascerebbero attraverso un’intesa privilegiata con la Conferenza unificata tra Stato, regioni, province e comuni.
La domanda che ci poniamo, rispetto a questa utile riforma dell’autonomia scolastica, è la seguente: “quando verrà recepita la legge n. 5/2012, riguardo l’istituzione di queste reti di scuola, come verranno modificate le norme contrattuali?”.
Con la definizione di un organico funzionale, che superi l’organico di diritto e quello di fatto, e che verrà disposto a seconda dei fabbisogni delle costituende reti scolastiche, si dovrà passare, al fine di individuare i docenti soprannumerari. dalle graduatorie d’Istituto alle graduatorie di rete scolastica. Per fare un esempio concreto, in una città mono distrettuale, i licei potrebbero costituire una rete scolastica, così come gli istituti tecnici e professionali potrebbero costituirne un’altra, per cui si avrebbero delle graduatorie di rete, in cui verrebbero graduati, a seconda della classe di concorso di appartenenza, i docenti titolari nella rete.
Questi mutamenti epocali andrebbero ad incidere profondamente su diversi aspetti di natura contrattuale, modificando la ratio, sia del contratto collettivo nazionale scuola, ma anche dei contratti integrativi di mobilità. Gli organici di rete che saranno, come previsto all’art. 50 della legge n. 5/2012, funzionali non soltanto alla didattica ma anche alla vita amministrativa delle scuole, potrebbero regolare anche i dimensionamenti scolastici, risparmiando, come sembra si voglia fare in regime di spending review, sul numero dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi.
Un altro aspetto che potrebbe essere riformato, con l’istituzione di questi organici di rete, è quello degli organi collegiali, che si dovrebbe uniformare ai bisogni di una rete scolastica e non di una sola scuola.
In buona sostanza, con l’introduzione degli organici di rete, strada che è ormai inevitabilmente tracciata, tutto muterà a livello normativo. Ecco l’esigenza di creare un nuovo testo unico su materia d’istruzione e complementarmente avviare un serio confronto con i sindacati per innovare e quindi rinnovare i contratti della scuola.
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