Personale

Le risorse per la formazione tornano in contrattazione

La formazione dei docenti è divenuta obbligatoria con la legge 107/2015, ma purtroppo ancora oggi c’è, da parte di alcuni dirigenti scolastici, una certa confusione normativa. Cerchiamo di chiarire qual è la normativa vigente per quanto riguarda la formazione dei docenti.

FORMAZIONE DOCENTI OBBLIGATORIA, PERMANENTE E STRUTTURALE

La legge 107/2015 per quanto riguarda la formazione dei docenti ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 124, che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

LA FORMAZIONE TORNA NUOVAMENTE IN CONTRATTAZIONE

È utile ricordare che con il d.lgs 150/09 era stato neutralizzato quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettera B del CCNL scuola 2006/2009, riguardante la contrattazione sugli obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Adesso la formazione torna nuovamente in contrattazione, infatti i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA sono nuovamente oggetto di contrattazione integrativa nazionale tra sindacati firmatari e MIUR, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a3) del prossimo CCNL scuola 2016/2018.

La suddetta contrattazione si estende anche in riferimento alle risorse che la legge 107/15 ha stanziato per la formazione. In particolare entreranno in contrattazione anche i 40 milioni di euro annui previsti ai sensi dell’art.1 comma 125 della legge 107/2015.

Per quanto previsto dall’art.22 comma 4 lettera c7) del CCNL scuola 2016/2018, è utile ricordare che anche a livello di scuola, e quindi di contrattazione di Istituto tra Dirigente scolastico e le RSU, si contratteranno i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti.

Siccome il CCNL scuola 2016/2018 attraverso l’art. 1, comma 10, lascia inalterate e pienamente vigenti le norme del CCNL scuola 2006/2009, in materia di formazione vengono confermati, attraverso l’art.66, sia gli obblighi dei docenti e la titolarità del Collegio docenti nella formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione sia le indicazioni in merito alla formazione del personale ATA. Quindi è indiscutibile il fatto che permanga la piena titolarità e legittimità del Collegio dei docenti nel definire tutti gli aspetti riguardanti gli obblighi di formazione dei docenti nel piano annuale delle attività.

Lucio Ficara

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