Anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado).
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 18927 del 17 maggio 2012, accogliendo il ricorso dei genitori di un minore che erano stati condannati per aver omesso, senza giustificato motivo, di fargli impartire l’istruzione media superiore obbligatoria per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, almeno fino al compimento degli anni 16.
La Suprema Corte ha ripercorso le modifiche normative degli ultimi anni, partendo dall’art. 731 del codice penale che punisce con l’ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
La legge n. 1859/1962 ha successivamente esteso l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico e ha inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare” (rinvio che per la Cassazione deve intendersi riferito al predetto art. 731 cod. pen.)
In seguito, la Legge n. 53/2003 e il d.lgs. n. 76/2005 hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Ma tali ultime norme non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico. Pertanto, l’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen., in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media, introdotta dall’art. 2, lett. c), della suddetta L. 28 marzo 2003, n. 53, non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione.