Anche secondo la Cassazione vanno punite le maestre accusate di sculacciate ai propri alunni: si tratta di condotte che «travalicano i limiti dell’uso dei mezzi di correzione» e che possono configurare il reato di maltrattamenti, per cui può anche essere prevista una misura cautelare come gli arresti.
La Cassazione ha sottolineando che «in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l’intento educativo e correttivo dell’agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione» contenuta nell’articolo 571 del codice penale, ossia l’abuso dei mezzi di correzione: infatti, «l’esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell’ambito di diverse fattispecie incriminatrici».
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L’abuso dei mezzi di correzione, scrive Il Corriere della Sera che riporta anche la decisione delle Consulta, da parte di un insegnante, «è sicuramente integrato non solo dall’uso di sanzioni corporali, ma anche da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l’insegnante e la classe o i singoli discenti attuata consapevolmente anche laddove le «finalità educative» sono teoricamente «accettabili».
Il termine «correzione», riporta il Corrirere, va infatti «assunto come sinonimo di educazione» e dunque «non può ritenersi tale l’uso abituale della violenza a scopi educativi», sia perché l’ordinamento giudiziario attribuisce un valore alla dignità delle persone, anche del minore, sia perché si può pensare di cercare di raggiungere «lo sviluppo armonico della personalità» usando un mezzo violento». L’eccesso dei mezzi di correzione violenti, quindi, conclude la Corte, «concretizza il reato di maltrattamenti» e non quello di abuso dei mezzi di correzione «poiché l’intenzione soggettiva non è idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti in rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche».
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