Conviene premettere che – a giudizio di molti o di alcuni – la l. 62/2000 risulta incompleta o lacunosa (v. l’aspetto finanziamento, che interessa particolarmente le scuole private paritarie cattoliche), forse anticostituzionale, sicuramente equivoca e reticente. Di conseguenza va analizzata e interpretata con scrupolo, precisione, anche pignoleria per non incorrere in errori, abbagli, conclusioni indebite da usare poi come premesse per ulteriori ragionamenti e aspettative.
In particolare, l’aggettivo “pubblico” viene fatto scivolare e rimbalzare in modo disinvolto, ma indebito, astuto, furbastro, forse finalizzato a confondere o ingannare.
La l. 62/2000 all’art. 1, c. 1 indica “Il sistema nazionale di istruzione….” e poi, art. 1, c 3, “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico….” e basta.
La l. 62/2000 – va esplicitato e sottolineato – NON riporta espressioni quali “sistema scolastico pubblico italiano”, o “sistema integrato della formazione scolastica pubblica”, o “identità di funzione pubblica”, o “al pari di quelle statali”, oppure “istituti scolastici pubblici paritari (ex L. 62/2000)”.
Tutte espressioni che si incontrano nell’articolo “Scuola pubblica o privata? Lettura giuridica della sentenza del tribunale di Milano” di Anna Monia Alfieri, del 1° Aprile 2016, pubblicato su Tecnica della Scuola:
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