Le scuole paritarie cattoliche e l’aggettivo “pubblico” che scivola e rimbalza

Conviene premettere che – a giudizio di molti o di alcuni – la l. 62/2000 risulta incompleta o lacunosa (v. l’aspetto finanziamento, che interessa particolarmente le scuole private paritarie cattoliche), forse anticostituzionale, sicuramente equivoca e reticente. Di conseguenza va analizzata e interpretata con scrupolo, precisione, anche pignoleria per non incorrere in errori, abbagli, conclusioni indebite da usare poi come premesse per ulteriori ragionamenti e aspettative.

In particolare, l’aggettivo “pubblico” viene fatto scivolare e rimbalzare in modo disinvolto, ma indebito, astuto, furbastro, forse finalizzato a confondere o ingannare.

La l. 62/2000 all’art. 1, c. 1 indica “Il sistema nazionale di istruzione….” e poi, art. 1, c 3, “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico….” e basta.

La l. 62/2000 – va esplicitato e sottolineato – NON riporta espressioni quali “sistema scolastico pubblico italiano”, o “sistema integrato della formazione scolastica pubblica”, o “identità di funzione pubblica”, o “al pari di quelle statali”, oppure “istituti scolastici pubblici paritari (ex L. 62/2000)”.

Tutte espressioni che si incontrano nell’articolo “Scuola pubblica o privata? Lettura giuridica della sentenza del tribunale di Milano” di Anna Monia Alfieri, del 1° Aprile 2016, pubblicato su Tecnica della Scuola:

 

  1. “Se il giudicante intende per istituzioni scolastiche pubbliche sia le scuole paritarie sia le scuole statali, egli è nel giusto. Il legislatore equipara a tutti gli effetti, con identità di funzione pubblica, la scuola statale a quella paritaria, tanto che all’art. 3 precisa che le scuole paritarie svolgono “un servizio pubblico” al pari di quelle statali. Il citato art. 1 della legge 62 del 2000 asserisce, in termini chiari ed univoci, che “il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Sussiste una articolazione di soggetti paritari che costituisce il sistema scolastico pubblico italiano.
  2. Qui emerge ilmisunderstanding del giudicante laddove contrappone “paritarie private” con “pubbliche”: il legislatore ha previsto un sistema integrato della formazione scolastica pubblica tra a) soggetti statali, b) privati paritari e c) enti locali (cd. scuole civiche) che svolgono un servizio pubblico”.
I lettori ci scrivono

Articoli recenti

Dl sport e scuola, D’Aprile (Uil Scuola): “973 unità ATA saranno rimosse senza possibilità di sostituzione”

Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha espresso preoccupazione riguardo al decreto…

18/07/2024

Assegnazioni provvisorie, titolare su materia e specializzata sul sostegno, quale classe di concorso ha precedenza?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

18/07/2024

Abbandono scolastico, aumenta se i genitori sono poco istruiti: lo dice l’ISTAT

Resta fondamentale il livello di istruzione dei genitori per i percorsi di studio dei figli:…

18/07/2024

Scuole paritarie, dal PNRR 45 milioni per progetti contro la dispersione scolastica, la nota del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…

18/07/2024

Assunzioni in ruolo, supplenze e vincoli nella mobilità annuale per i neoassunti: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e alcune operazioni, come ad esempio le domande…

18/07/2024

Come educare i nostri figli ad essere autosufficienti e indipendenti

In Italia la situazione sotto questo punto di vista evidenzia come si è ancora indietro…

18/07/2024