La scuola Paritaria può considerarsi un’attività commerciale e quindi a pagare l’Ici? Per la Corte di Cassazione si.
Infatti, nelle sentenze 14225 e 14226 depositate lo scorso 8 luglio, sono contemplate queste novità in merito.
Come riportato dal Sole 24 ore, un Ente religioso adibito a Scuola paritaria, ha iniziato un ping – pong normativo con la Cassazione, richiamando l’applicazione dell’articolo 30 del decreto legge 223/2006, in cui è stabilito che gli immobili destinati all’esercizio di un’attività non esclusivamente commerciale, sono esenti dal pagmento dell’Ici.
Secondo i giudici, incece, gli istituti privati, incassando la retta delle famiglie, devono condiderarsi a tutti gli effetti un’attività commerciale. E vengono respinte le obiezioni del contribuente riguardo la perdita nella gestione, perchè, come precisato dal giudice di leggittimità, è irrilevante dal punto di vista giuridico lo scopo di lucro, in quanto i ricavi di tale attività risultano sufficienti per il pareggio di bilancio.
Si parla anche di Imu nella sentenza, che se da un lato, come affermano i giudici, si è dovuto intervenire con l’articolo 91 bis, Dl,1/2012 perchè non conforme inizialmente alla disciplina dell’Unione Europea, dall’altro stabilisce concretamente i criteri per l’esenzione. Le istruzioni del Miur in merito alla compilazione del modello Imu Enc stabiliscono che il carattere non commerciale dell’attività sussiste nel momento in cui i corrispettivi degli utenti coprono solo una parte di tutto il costo del servizio. Le stesse istruzioni però utilizzano come parametro di riferimento il costo medio per studente e quindi si evince che se il corrispettivo degli utenti non superano tale costo, l’immobile risulta essere esente da Imu.
Questo però è in contrasto con quanto definito dalla Cassazione, perchè la copertura delle spese si avrà con dei ricavi poco tangibili.