I licei musicali e coreutici, avviati nel 2010, giungono quest’anno al loro secondo esame di stato.
La particolarità dei due licei è stata oggetto dello schema di regolamento del 2014 (prot. 7354) sulla seconda prova scritta degli esami di stato e successivamente della circolare ministeriale n. 1 del 29 gennaio 2015.
Data la peculiarità dei due percorsi è bene riportare integralmente quanto scrive la CM 1/2015 e il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 (Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado)
“Con riferimento alla sezione musicale la prova si svolge nelle due parti descritte successivamente. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica;
composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale;
realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale o anche la sonorizzazione di un video;
progettazione di un’applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione.
La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.
Con riferimento alla sezione coreutica la prova si svolge nelle due parti descritte successivamente. La prima parte della prova ha per oggetto:
a) l’esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato;
la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell’analisi stilistica degli elementi tecnici dell’esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza.
La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea.
Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio”.
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Più giorni per la seconda prova
Molti sono stati l’anno scorso i dubbi interpretativi riferiti, ad esempio, a chi dovesse valutare le prove di strumento, oppure al “quando” effettuare la seconda parte della seconda prova per i musicali. In alcuni licei, interpretando in modo assolutamente rigido l’art. 1 comma 5 del DM10/2015 è infatti accaduto tutti gli studenti siano stati “compressi” in un giorno solo – così dice la circolare ! – costringendo commissione e candidati a fare le ore piccole per concentrare in un calendario di un solo giorno 20 o 30 candidati cui spettava una prova di strumento della durata di 20 minuti.
Dubbi che hanno spinto la recentissima Ordinanza 252 sugli esami di stato a ribadire alcuni punti al fine di favorire il clima sereno che dovrebbe contraddistinguere ogni prova d’esame.
L’ordinanza ministeriale 252/2016 (http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf ), all’articolo 14 (calendario delle prove) scrive ancora che la seconda parte delle prove del liceo musicale e del liceo coreutico si svolge “il giorno successivo” , al singolare. Ma poi, appena, sotto, quando parla della terza prova scrive: “per il licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici, il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta”. Ancor più chiaro il dettaglio offerto dall’art. 18 (seconda prova scritta) che al comma 5 scrive: “nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolaere svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all’articolo 1, comma 5 del DM 29/1/2015, n. 10, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici”.
In sostanza la terza prova nei licei musicali e coreutici può tenersi anche in un giorno successivo rispetto al prefissato 27 giugno. E ciò avverrà soprattutto nelle commissioni con un alto numero di candidati.
Quali esperti per valutare le prove di strumento?
La seconda questione che l’anno scorso ha generato non pochi problemi riguarda, come abbiamo detto sopra, la necessità di reperire esperti per valutare le diverse prove di strumento. Raramente, infatti, i docenti di esecuzione e interpretazione sono commissari interni (visto che potrebbero essere anche una decina, posto che ogni studente suona il proprio strumento e non esiste limite agli strumenti oggetto di studio nei licei musicali) e all’interno della commissione è altrettanto difficile trovare tutti gli esperti necessari (ad esempio: pianoforte, violino, viola, contrabbasso, chitarra, percussioni, oboe, fagotto, tromba, trombone, clarinetto, sassofono, per citare gli strumenti suonati dagli studenti di Quinta del liceo che dirigo).
Anche qui, finalmente, l’OM. 252 fa chiarezza e all’art. 10 comma 2 scrive: “…la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando i docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria…”.
L’importanza del documento del 15 maggio
L’OM 252 fa dunque chiarezza sui punti più controversi dell’esame di stato dei licei musicali e coreutici.
E’ comunque consigliabile a tutti i licei di procedere ad una compilazione estremamente accurata e precisa del documento del 15 maggio indicando i punti salienti della OM 252 qui sintetizzati e indicando anche già la disponibilità dei docenti ad essere nominati esperti.
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