Categorie: Personale

Le sezioni associate sono scuole distinte dalla sede principale

I termini specifici in legislazione scolastica hanno un significato ben preciso, per cui è utile non confonderli. Per esempio sezioni associate e succursali sono termini diversi e la loro specificità è anche di carattere normativo.

Questa differenza è esplicitata molto bene nell’art.18 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità, Infatti nel comma 1 di tale articolo contrattuale è scritto che le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.

Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza. Nella nota al comma 1 è specificato che sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento.

Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole. Quindi i codici meccanografici di una scuola e della sua sezione associata sono differenti. Il docente trasferito in una scuola che possiede una sede associata non può essere utilizzato dal dirigente scolastico per fare supplenze o altre attività didattiche nella scuola associata.

Purtroppo questa distinzione tra sezione associata e succursale è troppo spesso ignorata anche dai dirigenti scolastici, che utilizzano uno stesso docente titolare in una sola scuola, sia nella sede centrale che nella sede associata. Nella mobilità, i movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi. Cosa diversa invece sono le succursali che invece non sono sedi autonome e fanno parte di un’unica scuola.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale. Quindi è del tutto lecito che un dirigente scolastico possa utilizzare il docente titolare in una scuola con più succursali, in tutte le sedi della scuola di titolarità.  

Lucio Ficara

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