Mancano all’appello, rispetto a numeri annunciati dal Ministero, decine di migliaia di assunzioni a tempo indeterminato e purtroppo, anche quest’anno, si farà ricorso ai contratti a tempo determinato per migliaia di docenti che, chissà per quanto ancora, rimarranno precari.
In queste settimane gli uffici scolastici stanno lavorando a pieno ritmo per le convocazioni, finalizzate al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, in favore degli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.
L’OM 60 del 10 luglio scorso ha ridisegnato il sistema di conferimento delle supplenze alla luce dell’introduzione del nuovo canale di reclutamento – le Gps.
Gli incarichi annuali (con termine al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno) sono conferiti ai docenti ineriti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine a queste, sui posti residuati dopo le operazioni, ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali.
Gli incarichi al 31 agosto sono conferiti sui posti vacanti e disponibili al 31 dicembre e che rimarranno presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, mentre gli incarichi fino al termine delle attività didattiche sono conferiti sui posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.
Le convocazioni in molte province si stanno svolgendo in via telematica, tramite l’invio di una mail da parte degli aspiranti con l’indicazione delle preferenze ed in altre province in presenza, nel rispetto tuttavia delle prescrizioni di sicurezza.
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
Di contro, non avranno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti assenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega previste.
La rinuncia o l’assenza alla convocazione (che in mancanza di delega equivale a rinuncia), comporterà la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento, limitatamente all’anno scolastico in corso.
Tuttavia, la rinuncia da Gae per il sostegno consentirà di accettare la nomina sempre da Gae per il posto comune e la rinuncia da Gps per il sostegno consentirà di accettare da GPS la nomina su posto comune e viceversa.
Infine, la rinuncia alla supplenza per posto comune da GPS, consentirà di accettare l’incarico da graduatorie GPS incrociate per posto di sostegno.
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