Tali fasi sono definite dall’art. 4 dell’ipotesi di contratto del 26 novembre 2014. La prima fase si riferisce ai trasferimenti nell’ambito di uno stesso Comune, la seconda fase nell’ambito di una stessa provincia, ovvero si prendo in considerazione i trasferimenti tra i comuni diversi della stessa provincia ed infine c’è la terza fase dove si trattano i trasferimenti interprovinciali e la cosiddetta mobilità professionale. Per mobilità professionale si intendono i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra.
La precedenza che un docente potrebbe avere, per assistere un congiunto gravemente disabile, ai sensi dell’art. 7 comma 1 punto V dell’ipotesi di contratto sulla mobilità, dipende dalla fase di mobilità. Infatti bisogna sapere che nella prima fase, qualora il Comune sia mono distrettuale la precedenza per assistere il congiunto disabile non viene applicata a nessuno. Infatti in questa prima fase, solo nei Comuni formati da più distretti, viene riconosciuta la precedenza, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, e al coniuge. Ovviamente in tali Comuni si deve chiedere il trasferimento da un distretto più lontano ad uno più vicino alla residenza del disabile. Per le suddette categorie di docenti richiedenti, la stessa precedenza viene riconosciuta anche per la II e III fase.
Cosa diversa invece è per i figli referenti unici che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per costoro la precedenza viene riconosciuta soltanto per la I fase, limitatamente ai Comuni con più distretti, e per la II fase. E’ importante sottolineare che i figli referenti unici che devono assistere un genitore in stato di gravità, non fruiscono della precedenza per la mobilità di III fase, ma non sono vincolati al blocco triennale dei neo immessi in ruolo.
In buona sostanza se per esempio un docente entrato in ruolo il 1° settembre 2014 a Milano ed assiste in qualità di referente unico il padre disabile in stato di gravità nella provincia di Vicenza, non potrà fruire della precedenza nella mobilità di terza fase tra Milano e Vicenza, ma non sarà soggetto, proprio per la condizione di figlio referente unico, al blocco triennale di chi è entrato in ruolo da poco.
Comunque esiste anche l’art. 8 dell’ipotesi del contratto di mobilità, che concede al docente, in qualità di parente referente unico, e quindi valido estensivamente non solo per i figli, ma anche per parenti ed affini entro il secondo grado, al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, la precedenza nelle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria.