L’obbligo di vigilanza riferito alle diverse professionalità della scuola, per ottimizzare l’abbattimento del rischio incidente, è il seguente:
- per il dirigente scolastico, nell’obbligo di adottare misure organizzative idonee ad eliminare qualsiasi fonte di rischio e a regolamentare i diversi momenti dell’attività scolastica
- per i docenti, nell’obbligo di vigilare con continuità sui minori affidati e di adottare le misure di cautela e di ordinaria prudenza, per tutto il periodo di affidamento (da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse);
- per i collaboratori scolastici, nell’obbligo di sorvegliare sui minori limitatamente ai periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e nelle situazioni regolamentate nel modello organizzativo per la sicurezza adottato nella singola scuola.