È molto importante distinguere, per quanto riguarda i beneficiari della legge 104/92 comma 3 dell’ art 33, che prestano assistenza ad un parente o ad un affine entro il terzo grado con handicap grave e sono altresì vincolati, in quanto neo immessi in ruolo dal 20/21, ai fini delle deroghe nella mobilità 2022/23:
A) coloro che possono, anche se vincolati, produrre la domanda di trasferimento per il 22/23 con precedenza, e sono tutti quelli elencati nel comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92 e anche nell’art.13 del Contratto Integrativo;
B) coloro invece che possono comunque produrre domanda anche se vincolati ma senza alcuna precedenza nei movimenti e sono tutti quelli elencati dal comma 3 dell’art 33 ma non nell’art. 13 del CCNL.
Ricordiamo che il CCNI dovrà essere rinnovato, ma crediamo che l’art.13 (Sistema delle precedenze) resterà completamente invariato.
Quindi, per non commettere errori, al momento della presentazione della domanda per l’a.s. 22/23 si consiglia una lettura comparata del comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, del comma 17 octies dell’art.1 della legge 159/2019, che prevede le deroghe per coloro che assistono un disabile grave, così come modificato dalla lettera f) comma 2 dell’art 58 della legge 106/2021, e dell’art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità.
Di seguito indicheremo nel dettaglio, con il grado di parentela e di affinità al disabile che si assiste, i beneficiari delle deroghe previste dalla 159/2019, questi hanno la possibilità di presentare la domanda di trasferimento, indicando caso per caso se sessi hanno diritto anche alla precedenza nei movimenti.
1) Coniuge beneficiario/a di deroga e di precedenza nella fase comunale tra distretti, intercomunale e interprovinciale
2) Parenti di primo grado
Genitore beneficiario di deroga e precedenza nella fase comunale tra distretti, intercomunale e interprovinciale.
Figlio/a beneficiario/a di deroga e di precedenza solo nella fase comunale tra distretti e intercomunale, non nella fase interprovinciale.
3) Parenti di secondo grado.
Nonno/a – Nipote beneficiario/a della sola deroga e non della precedenza nei movimenti.
Fratello -Sorella beneficiario/a della sola deroga e non della precedenza nei movimenti, ha diritto alla precedenza solo in caso di scomparsa di entrambi i genitori e se i genitori sono impossibilitati perché totalmente inabili.
4) Parenti di terzo grado (si potranno avere i benefici del comma 3 art 33 e quindi la deroga solo se il genitore o il coniuge della persona che si assiste con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)
Zio/a- nipote, bisnonno/a, bisnipote hanno diritto alla sola deroga e non alla precedenza.
5) Affini di primo grado
Suocero, genero e nuora hanno diritto alla sola deroga e non alla precedenza.
6) Affini di secondo grado.
Nonno e moglie/marito del nipote, coniuge e fratello/sorella dell’altro coniuge hanno diritto alla deroga e non alla precedenza.
7) Affini di terzo grado e alle condizioni indicate per i parenti di terzo grado.
Bisnonni del marito/moglie, zii del marito/moglie, del cognato e della cognata hanno diritto alla deroga ma non alla precedenza.
Tutti coloro che, beneficiano del comma 3 dell’art. 33 e benché vincolati possono fare domanda di trasferimento ma senza precedenza e che abbiamo puntualmente indicato possono presentare domanda di mobilità anche con precedenza qualora esercitino la tutela legale del soggetto disabile grave. (art.13 punto IV CCNI).
Ricordiamo che nella compilazione del modulo domanda solo in caso di precedenza va barrata l’apposita casella e vanno seguite tutte le indicazioni previste per l’indicazione delle preferenze (bisogna indicare obbligatoriamente, per avere diritto alla precedenza come prima preferenza il comune o il distretto dove risulti domiciliato il soggetto disabile), ovviamente vanno sempre allegate le dichiarazioni sotto la propria responsabilità e la documentazione espressamente prevista dal CCNI e dall’O.M. (documentazione della domanda) sia nei casi in cui il vincolato abbia diritto che nei casi in cui non abbia diritto alla precedenza nella mobilità.
I docenti vincolati inoltre devono produrre una autodichiarazione che attesti che i requisiti di cui al comma 3 dell’art 33 della 104 /92 (inizio dei benefici di legge e non data della certificazione di handicap della persona che si assiste ) siano subentrati in data posteriore alla data dell’iscrizione al bando di concorso (data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso) o di iscrizione in GAE (data di inoltro della domanda di iscrizione/aggiornamento/e cambio provincia) in Gae o, per le immissioni in ruolo straordinarie 21/22, di iscrizione in GPS di prima fascia o in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.